Art. 1117 codice civile
Parti comuni dell'edificio

Sono oggetto di proprietà comuni dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto di godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo si cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli (atrio), gli anditi (disimpegno), i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune come la portineria, incluso la residenza del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune(*);
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
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(*) il sottotetto dell'edificio condominiale si può considerare pertinenza dell'immobile sito all'ultimo piano solo qualora abbia la funzione esclusiva di isolare e proteggere l'appartamento dal freddo, dal caldo e dall'umidità, in modo da costituire un'intercapedine tra l'alloggio e il tetto, e non quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da renderlo suscettibile di utilizzo come vano autonomo.